Coibentazione cappotti

Il cappotto termico può ridurre di due classi il consumo energetico dell’edificio e concedere l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio.

Come scegliere il cappotto giusto per la vostra abitazione ?
Il Decreto Rilancio è operativo e dà ufficialmente il via ai lavori per il Superbonus 110%. Nello specifico, il decreto definisce e regola, oltre a quelli antisismici, interventi di efficientamento energetico, che normalmente rientrerebbero nell’Ecobonus.

La lista degli interventi che danno diritto alla detrazione con aliquota al 110% è suddivisa in due categorie: interventi “trainanti” (>> comma 1 art. 119) e interventi “trainati” (>> comma 2). L’esecuzione di uno degli interventi trainanti dà diritto ad ottenere il Superbonus anche per gli interventi trainati. La riduzione di due classi energetiche dell’edificio può essere ottenuta anche dalla somma di interventi delle due categorie. Quello che conta è il risultato finale.

In questo articolo approfondiremo come godere dei benefici del Superbonus intervenendo sulla coibentazione dell’edificio (con riduzione di due classi di consumo energetico). Cappotto termico interno, esterno o in intercapedine? Ci sono soluzioni alternative ugualmente efficaci ?

Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico
Il Superbonus al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo e interessa le spese documentate e sostenute per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022.

Per ottenere il beneficio ci sono 3 opzioni.

1. Se c’è capienza Irpef, si può recuperare la detrazione spettante in rate annuali uguali.

2. Se non c’e’ capienza Irpef, si può cedere la detrazione all’impresa esecutrice, ottenendo un contributo consistente in uno sconto in fattura fino al 100% dell’importo (sarà poi l’impresa a utilizzare tale credito di imposta e potrà ulteriormente cederlo).

3. Si può richiedere lo sconto in fattura al fornitore, ottenendo una fattura a zero; il fornitore potrà utilizzare tale credito oppure cederlo ulteriormente. 

Cappotto termico, quali regole?
Il cappotto termico è il primo degli l’interventi “trainanti” per il Superbonus al 110 per cento. Quando viene realizzato sull’intero immobile, infatti, è possibile usufruire dell’agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti. Per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico previsti dalle norme l’intervento deve rispettare le prescrizioni contenute nel DM 26/06/2015 recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” (D.M. “requisiti minimi”).

Dal DL rilancio (comma 1, art. 119): «Sono agevolati gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».

Le norme in materia di Superbonus attribuiscono all’ENEA la vigilanza sugli interventi realizzati e sui risultati raggiunti, con l’obbligo di inviare la documentazione sia in riferimento all’APE sia per quanto riguarda l’asseverazione degli interventi stessi. Si applicano le regole fin qui previste per l’ecobonus.

Spese ammissibili
L’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per l’intervento è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Quanto al dettaglio delle spese ammissibili per gli interventi di coibentazione degli edifici, la lista è riportata nel D.M. 4 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico (“Requisiti tecnici”).

Si tratta delle spese relative a:
– fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
– fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
– demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo (>> leggi: Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia);
– demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi.

Coibentazioni cappotti Brescia